Art. 11
In vigore dal 29 lug 2001
1. Dopo l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, è inserito il seguente:
"Art. 23-bis. - 1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 20 e 20-bis, relative e consequenziali alla scelta della lingua, produce la nullità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio di tutti gli atti successivi redatti nella lingua diversa.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-05-29;283#art-11