Art. 3
In vigore dal 29 lug 2001
1. L'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, è sostituito dal seguente:
"Art. 16. - 1. L'udienza preliminare ed il giudizio, anche abbreviato, si svolgono nella lingua individuata secondo la disciplina dettata dagli .
2. Gli interventi orali con i quali si sollevano questioni preliminari o si svolgono le difese, se svolti da difensori di fiducia di madrelingua diversa dalla lingua del processo, possono essere pronunciati nella predetta madrelingua e sono verbalizzati nella lingua del processo.
3. L'interrogatorio o l'esame dell'imputato si svolge a sua richiesta, nella propria lingua materna, se diversa dalla lingua del processo, ed è immediatamente verbalizzato nella sola lingua del processo.
4. L'audizione dei testimoni, svolta nella loro lingua materna, è immediatamente tradotta e verbalizzata nella sola lingua del processo.
5. La persona offesa e le parti diverse dall'imputato e dalla parte civile non rilevano ai fini della determinazione della lingua del processo. Esse vengono sentite nella loro lingua, con verbalizzazione nella lingua del processo.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-05-29;283#art-3