Capo II

Art. 7

Organi di Governo

In vigore dal 16 giu 2001
1. Sono organi di Governo dell'azienda pubblica di servizi alla persona il consiglio di amministrazione ed il presidente, nominati secondo le forme indicate dai rispettivi statuti, che determinano anche la durata del mandato e le modalità del funzionamento del consiglio di amministrazione. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'azienda. 2. Gli statuti prevedono i requisiti necessari per ricoprire le cariche di presidente o consigliere di amministrazione sulla base dei criteri determinati con l'atto di intesa di cui all', comma 3. 3. Gli organi di Governo restano in carica per non più di due mandati consecutivi, salvo che lo statuto disponga diversamente. 4. Ai componenti gli organi di Governo delle IPAB e delle aziende di servizi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 87 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 5. Gli emolumenti spettanti ai componenti gli organi di Governo sono determinati, sulla base dei criteri definiti dalla Regione sulla base dell'atto di intesa di cui all', comma 3, con il regolamento di organizzazione dell'azienda, approvato dal consiglio di amministrazione entro tre mesi dalla data del suo insediamento, sottoposto ai controlli stabiliti dalla legge regionale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-05-04;207#art-7

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