Capo II

Art. 10

Verifiche amministrative e contabili

In vigore dal 16 giu 2001
1. Le aziende pubbliche di servizi alla persona, nell'ambito della loro autonomia, si dotano degli strumenti di controllo di regolarità amministrativa e contabile, di gestione, di valutazione della dirigenza, di valutazione e controllo strategico di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. 2. Lo statuto prevede un apposito organo di revisione, ovvero l'affidamento dei compiti di revisione a società specializzate, nei casi individuati dalle Regioni.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-05-04;207#art-10

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