Capo II

Art. 11

Personale

In vigore dal 16 giu 2001
1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle aziende pubbliche di servizi alla persona ha natura privatistica ed è disciplinato previa istituzione di un autonomo comparto di contrattazione collettiva effettuata secondo i criteri e le modalità di cui al titolo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Detto rapporto è disciplinato con modalità e tipologie, anche inerenti a forme di flessibilità, tali da assicurare il raggiungimento delle finalità proprie delle aziende medesime. 2. I requisiti e le modalità di assunzione del personale sono determinati dal regolamento di cui all', comma 5, nel rispetto di quanto previsto in materia dai contratti collettivi, adottando il metodo della programmazione delle assunzioni secondo quanto previsto dall'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e assicurando idonee procedure selettive e pubblicizzate. 3. Gli statuti debbono garantire l'applicazione al personale dei contratti collettivi di lavoro.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-05-04;207#art-11

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