Capo III

Art. 16

Trasformazione in persone giuridiche di diritto privato

In vigore dal 16 giu 2001
1. Le istituzioni per le quali siano accertati i caratteri o l'ispirazione di cui all', comma 1, quelle per le quali i criteri di cui all', comma 1, e il presente decreto legislativo escludano la possibilità di trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona, provvedono alla loro trasformazione in associazioni o fondazioni di diritto privato, disciplinate dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo, nel termine di due anni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. La trasformazione si attua nel rispetto delle originarie finalità statutarie. 2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, le Regioni nominano un commissario che provvede alla trasformazione; per le IPAB che operano in più regioni la nomina è effettuata d'intesa dalle Regioni interessate. Decorsi sei mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1 senza che le Regioni abbiano provveduto alla nomina del commissario, essa è effettuata dal prefetto del luogo in cui l'istituzione ha la sede legale. 3. Le associazioni e fondazioni di cui al comma 1 sono persone giuridiche di diritto privato senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale e perseguono scopi di utilità sociale, utilizzando tutte le modalità consentite dalla loro natura giuridica. 4. La Regione, quale autorità governativa competente, esercita il controllo e la vigilanza ai sensi degli articoli 25 e 27 del codice civile. 5. Ai procedimenti per l'acquisizione della personalità giuridica di diritto privato da parte delle istituzioni, dopo l'esaurimento dei procedimenti di accertamento delle caratteristiche che consentono la trasformazione, disciplinati dalle Regioni, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361. Alla domanda di registrazione vanno allegati l'atto costitutivo o istitutivo della istituzione e la deliberazione di trasformazione contenente lo statuto del nuovo ente.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-05-04;207#art-16

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