Capo II
Art. 12
Adeguamento e approvazione degli statuti e dei regolamenti di organizzazione
In vigore dal 16 giu 2001
1. Gli statuti delle aziende pubbliche di servizi alla persona, ferme restando le originarie finalità statutarie, sono adeguati, al fine della trasformazione, dagli organi di amministrazione delle istituzioni stesse e sono inviati agli organi regionali competenti, che li approvano nel termine e con le modalità previste dalle leggi regionali. Successive modifiche degli statuti sono sottoposte alla stessa procedura. Con la stessa procedura è altresì adottato e approvato il regolamento di organizzazione dell'azienda di cui all', comma 5.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-05-04;207#art-12