Capo II
Art. 14
Contabilità
In vigore dal 16 giu 2001
1. Le Regioni, a norma dell', comma 3, della legge, definiscono i criteri generali in matera di contabilità delle aziende pubbliche di servizi alla persona, prevedendo la possibilità di utilizzare procedure semplificate per la conclusione dei contratti per l'acquisizione di forniture di beni e di servizi di valore inferiore a quello fissato dalla specifica normativa comunitaria e di quella interna di recepimento, nonché disposizioni per la loro gestione economico-finanziaria e patrimoniale, informate ai principi di cui al codice civile, prevedendo, tra l'altro:
a) l'adozione del bilancio economico pluriennale di previsione nonché del bilancio preventivo economico annuale relativo all'esercizio successivo;
b) le modalità di copertura degli eventuali disavanzi di esercizio;
c) la tenuta di una contabilità analitica per centri di costo e responsabilità che consenta analisi comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati;
d) l'obbligo di rendere pubblici, annualmente, i risultati delle proprie analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centri di costo e responsabilità;
e) il piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare anche attraverso eventuali dismissioni e conferimenti.
2. Alle aziende pubbliche di servizi alla persona si applica l', comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall', comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.
3. Le aziende pubbliche di servizi alla persona sono sottoposte ai controlli successivi sull'amministrazione e ai controlli sulla qualità delle prestazioni disciplinati dalle leggi regionali.
4. Per conferire struttura uniforme alle voci dei bilanci pluriennali e annuali e dei conti consuntivi annuali, nonché omogeneità ai valori inseriti in tali voci e per consentire alle Regioni rilevazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, è predisposto, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, apposito schema, con decreto interministeriale emanato di concerto fra i Ministri del tesoro e della famiglia, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentite le associazioni nazionali di rappresentanza delle aziende pubbliche di servizi alla persona.
5. Le Regioni disciplinano le procedure per la soppressione e la messa in liquidazione delle aziende pubbliche di servizi alla persona che si trovano in condizioni economiche di grave dissesto, sulla base dei principi desumibili dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-05-04;207#art-14