Capo IV

Art. 19

Rinvio alla disciplina regionale

In vigore dal 16 giu 2001
1. Le Regioni, al fine di incentivare e potenziare la prestazione di servizi alla persona nelle forme dell'azienda pubblica di servizi alla persona di cui al presente decreto, stabiliscono, nell'ambito di livelli territoriali ottimali previamente individuati nelle sedi concertative di cui all', comma 3, i criteri per la corresponsione di contributi ed incentivi alle fusioni di più istituzioni. 2. Allo scopo di favorire il processo di riorganizzazione, le Regioni possono disciplinare procedure semplificate di fusione e istituire forme di incentivazione anche iscrivendo nel proprio bilancio un apposito fondo a cui destinare una quota delle risorse di cui all' della legge. 3. In caso di fusione, lo statuto dell'azienda che da essa deriva prevede il rispetto delle finalità istituzionali disciplinate dagli originari statuti e tavole di fondazione anche per quanto riguarda le categorie dei soggetti destinatari dei servizi e degli interventi e dell'ambito territoriale di riferimento. 4. Lo statuto dell'azienda derivante dalla fusione prevede che una parte degli amministratori sono nominati dagli enti locali sui quali l'azienda insiste. 5. Le fusioni, gli accorpamenti, le trasformazioni e l'estinzione delle aziende pubbliche di servizio alla persona sono soggetti ai controlli stabiliti dalle regioni.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-05-04;207#art-19

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