Titolo I›Capo I
Art. 2
Criteri generali per l'inserimento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nell'ambito della rete degli interventi di integrazione sociale
In vigore dal 16 giu 2001
1. Le istituzioni di cui al presente decreto legislativo, che operano prevalentemente nel campo socio assistenziale anche mediante il finanziamento di attività e interventi sociali realizzati da altri enti con le rendite derivanti dalla gestione del loro patrimonio, sono inserite nel sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui all' della legge, nel rispetto delle loro finalità e specificità statutarie.
2. Le Regioni disciplinano le modalità di concertazione e cooperazione dei diversi livelli istituzionali con le istituzioni e, in sede di programmazione dei servizi sociali e socio-sanitari, allo scopo di determinare la pianificazione territoriale e di definire gli interventi prioritari, le regioni definiscono:
a) le modalità di partecipazione delle istituzioni e delle loro associazioni o rappresentanze, alle iniziative di programmazione e gestione dei servizi;
b) l'apporto delle istituzioni al sistema integrato di servizi sociali e socio-sanitari;
c) le risorse regionali eventualmente disponibili per potenziare gli interventi e le iniziative delle istituzioni nell'ambito della rete dei servizi.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-05-04;207#art-2