Titolo ICapo I

Art. 3

Criteri generali per diverse tipologie di istituzioni

In vigore dal 16 giu 2001
1. Alle istituzioni che operano prevalentemente nel settore scolastico si applicano, in presenza dei requisiti previsti, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 1990. Le Regioni disciplinano le residue ipotesi e regolano i rapporti con i nuovi enti pubblici o privati nell'ambito delle deleghe di cui all'articolo 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 2. Gli enti equiparati alle istituzioni dall'articolo 91 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, vale a dire i conservatori che non abbiano scopi educativi della gioventù, gli ospizi dei pellegrini, i ritiri, eremi ed istituti consimili non aventi scopo civile o sociale, le confraternite, confraterie, congreghe, congregazioni ed altri consimili istituti deliberano la propria trasformazione in enti con personalità giuridica di diritto privato senza sottostare ad alcuna verifica di requisiti.
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Criteri generali per diverse tipologie di istituzioni (Art. 3 Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328.) — Testo vigente | Portale Normativo