Titolo ICapo I

Art. 1

Ambito di applicazione e quadro generale di riferimento

In vigore dal 16 giu 2001
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 77 della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, ed in particolare gli ; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 1990, recante direttiva alle regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale e infraregionale; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 gennaio 2001; Visto il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Visti i pareri delle rappresentanze delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2001; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la solidarietà sociale; Emana il seguente decreto legislativo: . Ambito di applicazione e quadro generale di riferimento 1. Il presente decreto legislativo disciplina il riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, già disciplinate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, di seguito denominate "istituzioni" nel quadro della realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui all' della legge 8 novembre 2000, n. 328, di seguito denominata "legge", in attuazione della delega prevista dall'. 2. Gli interventi e le attività svolte dalle istituzioni riordinate a norma del presente decreto legislativo si attuano nel rispetto dei principi dettati dalla legge e delle disposizioni regionali.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-05-04;207#art-1

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