Capo II

Art. 5

Aziende pubbliche di servizi alla persona

In vigore dal 16 giu 2001
1. Le istituzioni che svolgono direttamente attività di erogazione di servizi assistenziali sono tenute a trasformarsi in aziende pubbliche di servizi alla persona e ad adeguare i propri statuti alle previsioni del presente capo entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. Sono escluse da tale obbligo le istituzioni nei confronti delle quali siano accertate le caratteristiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 1990, recante: "Direttiva alle regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale e infraregionale", o per le quali ricorrano le altre ipotesi previste dal presente decreto legislativo. 2. La trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona è esclusa: a) nel caso in cui le dimensioni dell'istituzione non giustifichino il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico; b) nel caso in cui l'entità del patrimonio e il volume del bilancio siano insufficienti per la realizzazione delle finalità e dei servizi previsti dallo statuto; c) nel caso di verificata inattività nel campo sociale da almeno due anni; d) nel caso risultino esaurite o non siano più conseguibili le finalità previste nelle tavole di fondazione o negli statuti. 3. Le ipotesi di cui al comma 2 sono definite dalle regioni sulla base di criteri generali previamente determinati con atto di intesa da adottarsi in sede di Conferenza unificata, acquisito il parere delle associazioni o rappresentanze delle aziende pubbliche di servizi alla persona e delle IPAB, tenendo comunque conto del territorio servito dall'istituzione, della tipologia dei servizi e della complessità delle attività svolte, del numero e della tipologia degli utenti e di ogni altro elemento necessario per la classificazione delle istituzioni. 4. Nei casi di cui al comma 2, lettere b) e c), l'istituzione può comunicare alla Regione, nel termine di due anni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, un piano di risanamento, anche mediante fusione con altre istituzioni, tale da consentire la ripresa dell'attività nel campo sociale e il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico. In tal caso la Regione, ove nell'ulteriore termine di centottanta giorni il piano non abbia avuto attuazione, promuove lo scioglimento dell'istituzione prevedendo la destinazione del patrimonio nel rispetto delle tavole di fondazione o, in mancanza di disposizioni specifiche, prioritariamente in favore di altre istituzioni del territorio o dei comuni territorialmente competenti, possibilmente aventi finalità identiche o analoghe. 5. Nel caso di cui al comma 2, lettera d), la istituzione, ove disponga di risorse adeguate alla gestione di attività e servizi in misura tale da giustificare il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico, nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo può deliberare la modifica delle finalità statutarie in altre finalità il più possibile simili a quelle previste nelle tavole di fondazione, eventualmente prevedendo anche la fusione con altre istituzioni del territorio e presentando alla Regione il relativo piano. Ove nell'ulteriore termine di centottanta giorni il piano non abbia avuto attuazione la regione promuove lo scioglimento dell'istituzione provvedendo a destinarne il patrimonio con le modalità di cui al comma 4. 6. Con l'atto d'intesa di cui al comma 3 le Regioni provvedono altresì a dettare criteri omogenei per la determinazione dei compensi degli amministratori e dei direttori, in proporzione alle dimensioni e alle tipologie di attività delle aziende. Detti criteri sono aggiornati ogni tre anni. 7. I procedimenti per la trasformazione delle istituzioni sono disciplinati dalle Regioni con modalità e termini che ne consentano la conclusione entro il termine di trenta mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. 8. Alle istituzioni riordinate in aziende di servizi si applicano le disposizioni fiscali di cui all'articolo 88, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle disposizioni, anche amministrative, di attuazione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-05-04;207#art-5

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