Capo V
Art. 22
Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e Bolzano
In vigore dal 16 giu 2001
1. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono ai sensi degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 maggio 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Turco, Ministro per la solidarietà sociale
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-05-04;207#art-22