Capo V

Art. 22

Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e Bolzano

In vigore dal 16 giu 2001
1. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono ai sensi degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 maggio 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Turco, Ministro per la solidarietà sociale Visto, il Guardasigilli: Fassino
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-05-04;207#art-22

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Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e Bolzano (Art. 22 Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328.) — Testo vigente | Portale Normativo