Art. 8
Realizzazione della garanzia nella procedura di insolvenza
In vigore dal 6 mag 2011
1. Nel caso in cui sia aperta una procedura di insolvenza nei confronti di un partecipante al sistema in questione o a qualsiasi sistema interoperabile, o di un operatore del sistema di un sistema interoperabile che non sia un partecipante, o di un intermediario per conto del quale un partecipante esegue ordini di trasferimento ai sensi dell', o di una controparte di banche centrali, o di qualsiasi terzo che abbia fornito la garanzia, le garanzie costituite prima del momento di apertura della procedura di insolvenza per i crediti derivanti da operazioni definitive ai sensi dell' o effettuate con banche centrali possono essere realizzate ad esclusivo soddisfacimento dei crediti garantiti.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2004, N. 170.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2004, N. 170.
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2004, N. 170.
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2004, N. 170.
6. Nessuna azione, compresa l'azione di nullità, può pregiudicare nei confronti dell'operatore del sistema la realizzazione della garanzia di cui al comma 1.
7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2004, N. 170.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 24 marzo 2011, n. 48 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo, ad eccezione di quella contenuta nell'articolo 3, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2011".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-04-12;210#art-8