Art. 7
Legge applicabile in caso di insolvenza di un partecipante al sistema
In vigore dal 22 giu 2001
Legge applicabile in caso di insolvenza
di un partecipante al sistema
1. Nel caso in cui sia aperta una procedura di insolvenza nei confronti di un partecipante ad un sistema, i diritti e gli obblighi derivanti da tale partecipazione, o ad essa connessi, sono sottoposti alla legge regolatrice del sistema.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-04-12;210#art-7