Art. 4

Decorrenza dell'irrevocabilità degli ordini

In vigore dal 6 mag 2011
1. Un ordine di trasferimento non può essere revocato dopo lo scadere del termine stabilito dalle regole che disciplinano i sistemi italiani. Nel caso dei sistemi interoperabili, ogni sistema italiano stabilisce nelle proprie regole il momento dell'irrevocabilità, in modo tale da assicurare, nella misura del possibile, il coordinamento a tale riguardo delle regole di tutti i sistemi interoperabili interessati. Salvo se espressamente previsto dalle regole di tutti i sistemi facenti parte dei sistemi interoperabili, le regole interne di un sistema sul momento dell'irrevocabilità non sono influenzate dalle regole interne di altri sistemi con cui è interoperabile.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 24 marzo 2011, n. 48 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo, ad eccezione di quella contenuta nell'articolo 3, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2011".

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-04-12;210#art-4

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