Art. 5

Adempimento degli obblighi nei confronti del sistema

In vigore dal 6 mag 2011
1. A seguito dell'apertura della procedura di insolvenza nei confronti di un partecipante o di un operatore del sistema di un sistema interoperabile, l'agente di regolamento può utilizzare, in nome e per conto del soggetto insolvente, ai fini dell'adempimento dei suoi obblighi connessi con la partecipazione al sistema o a un sistema interoperabile sorti prima dell'apertura della procedura di insolvenza: a) i fondi e gli strumenti finanziari disponibili sul conto di regolamento del soggetto insolvente; b) linee di credito aperte a favore del soggetto insolvente a fronte di una garanzia in essere e destinate a soddisfare gli obblighi di tale soggetto verso il sistema; a tale garanzia si applicano le previsioni di cui all'. 2. Gli atti di cui al comma 1 sono soggetti alle previsioni dell'.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 24 marzo 2011, n. 48 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo, ad eccezione di quella contenuta nell'articolo 3, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2011".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-04-12;210#art-5

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