Art. 12
Disposizioni tecniche
In vigore dal 22 giu 2001
1. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro della giustizia, sentite la Banca d'Italia e la Consob, possono essere adottate disposizioni di carattere tecnico dirette a facilitare l'applicazione del presente decreto legislativo.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-04-12;210#art-12