Art. 13
Abrogazioni
In vigore dal 22 giu 2001
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato l'articolo 71 del testo unico finanza.
2. L'articolo 72, comma 6, del testo unico finanza è sostituito dal seguente:
"6. Alla liquidazione delle insolvenze di mercato si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni del decreto legislativo di attuazione della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 1998 relativa al carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 aprile 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Mattioli, Ministro per le politiche comunitarie
Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Dini, Ministro degli affari esteri
Fassino, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-04-12;210#art-13