Art. 13

Abrogazioni

In vigore dal 22 giu 2001
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato l'articolo 71 del testo unico finanza. 2. L'articolo 72, comma 6, del testo unico finanza è sostituito dal seguente: "6. Alla liquidazione delle insolvenze di mercato si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni del decreto legislativo di attuazione della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 1998 relativa al carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 aprile 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Mattioli, Ministro per le politiche comunitarie Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Dini, Ministro degli affari esteri Fassino, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Fassino
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-04-12;210#art-13

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