Art. 11
Informazioni sulla partecipazione ai sistemi
In vigore dal 6 mag 2011
1. Con provvedimenti emanati secondo le procedure indicate nell', comma 2, sono disciplinate le modalità secondo le quali:
a) ciascun operatore di sistemi italiani comunica alla Banca d'Italia i propri partecipanti, curando il tempestivo aggiornamento di tale comunicazione;
b) ciascun ente italiano comunica alla Banca d'Italia i sistemi ai quali partecipa;
c) chiunque abbia un interesse giuridicamente tutelato può chiedere a un partecipante informazioni sui sistemi cui esso accede nonché sulle regole fondamentali che ne disciplinano il funzionamento.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 24 marzo 2011, n. 48 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo, ad eccezione di quella contenuta nell'articolo 3, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2011".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-04-12;210#art-11