Titolo III
Art. 24
Criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni
In vigore dal 21 ago 2014
1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, relativamente alle disposizioni di cui al Capo 0I del Titolo I, nonché il Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, relativamente alle disposizioni di cui al titolo II, fissano con uno o più regolamenti, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste nel presente decreto. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 91, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 116.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel limite delle competenze statali ai sensi degli del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-04-21;185#art-24