Capo II

Art. 19

Soggetti beneficiari

In vigore dal 21 lug 2000
1. Al fine di favorire la creazione di iniziative di autoimpiego in forma di microimpresa, possono essere ammesse ai benefici di cui all', le società di persone, di nuova costituzione, non aventi scopi mutualistici e composte per almeno la metà numerica e di quote di partecipazione da soggetti aventi i requisiti indicati all', comma 1, che presentino progetti per l'avvio di attività nei settori di cui all', comma 1. Trova applicazione la disposizione di cui al citato , comma 2. 2. Le società di cui al comma 1 devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui all'. 3. La presente disposizione non si applica alle ditte individuali, alle società di capitali, alle società di fatto ed alle società aventi un unico socio.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-04-21;185#art-19

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Soggetti beneficiari (Art. 19 Incentivi all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144.) — Testo vigente | Portale Normativo