Capo III

Art. 22

Progetti finanziabili

In vigore dal 21 lug 2000
1. Possono essere finanziate, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE e nei limiti posti dalla Unione europea, le iniziative relative ai settori della produzione e commercializzazione di beni e servizi mediante franchising. 2. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-04-21;185#art-22

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Progetti finanziabili (Art. 22 Incentivi all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144.) — Testo vigente | Portale Normativo