Capo II

Art. 20

Progetti finanziabili

In vigore dal 21 lug 2000
1. Possono essere finanziate, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE e nei limiti posti dalla Unione europea, le iniziative relative ai settori della produzione di beni e della fornitura di servizi. 2. Sono escluse dal finanziamento le iniziative che: a) prevedono investimenti complessivamente superiori a lire 250 milioni al netto dell'IVA; b) si riferiscono ai settori della produzione di beni in agricoltura, del commercio, nonché ai settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-04-21;185#art-20

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Progetti finanziabili (Art. 20 Incentivi all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144.) — Testo vigente | Portale Normativo