Capo II
Art. 20
Progetti finanziabili
In vigore dal 21 lug 2000
1. Possono essere finanziate, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE e nei limiti posti dalla Unione europea, le iniziative relative ai settori della produzione di beni e della fornitura di servizi.
2. Sono escluse dal finanziamento le iniziative che:
a) prevedono investimenti complessivamente superiori a lire 250 milioni al netto dell'IVA;
b) si riferiscono ai settori della produzione di beni in agricoltura, del commercio, nonché ai settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-04-21;185#art-20