Capo I

Art. 18

Progetti finanziabili

In vigore dal 1 gen 2003
1. Possono essere finanziate, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE e nei limiti posti dalla Unione europea, le iniziative nei settori della produzione di beni, della fornitura di servizi e del commercio e la cui realizzazione avvenga in forma di ditta individuale. 1-bis. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE, con propria delibera, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, o da disposizioni comunitarie. 2. Sono escluse dal finanziamento le iniziative che: a) prevedono investimenti superiori a lire 50 milioni al netto dell'IVA; b) si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-04-21;185#art-18

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Progetti finanziabili (Art. 18 Incentivi all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144.) — Testo vigente | Portale Normativo