Capo III
Art. 21
Soggetti beneficiari
In vigore dal 1 gen 2002
1. Al fine di favorire la creazione di nuove iniziative di autoimpiego in forma di franchising, possono essere ammesse ai benefici di cui all' le ditte individuali e le società, anche aventi un unico socio, di nuova costituzione, che presentino progetti nei settori di cui all', comma 1, realizzabili in qualità di franchisee.
2. I titolari delle ditte individuali ed almeno la metà numerica dei soci delle società di cui al comma 1, i quali devono detenere almeno la metà delle quote di partecipazione, devono possedere i requisiti di cui all', comma 1. Trovano applicazione le disposizioni di cui al citato , comma 2, lettere a), b), c), d) e f).
3. Le ditte individuali e le società di cui al comma 1 devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui all'.
4. La presente disposizione non si applica alle società di fatto ed alle società aventi scopi mutualistici.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-04-21;185#art-21