Titolo III
Art. 25
Disposizioni finanziarie
In vigore dal 21 lug 2000
1. Il Fondo istituito ai sensi dell', comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è rifinanziabile, per un periodo pluriennale ai sensi dell', comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e, per l'anno 2000, fino a lire 100 miliardi a favore degli interventi di promozione del lavoro autonomo, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, della citata legge n. 488 del 1999.
2. Il CIPE può destinare con proprie delibere dotazioni ulteriori al Fondo di cui al comma 1.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-04-21;185#art-25