Art. 7
Visite
In vigore dal 23 giu 2020
1. Le navi da passeggeri battenti bandiera italiana sono sottoposte, con le modalità di cui al comma 3, alle seguenti visite:
a) una visita iniziale prima che la nave entri in servizio;
b) una visita periodica ogni dodici mesi;
c) visite addizionali quando se ne verifichi la necessità.
2. Le unità veloci da passeggeri battenti bandiera italiana, tenute a conformarsi, in base alle disposizioni dell', comma 5, ai requisiti del codice per le unità veloci (HSC code) e le unità veloci da passeggeri battenti bandiera italiana, tenute a conformarsi, in base alle disposizioni dell', comma 5, ai requisiti del codice di sicurezza per le unità a sostentamento dinamico (DSC code), sono sottoposte alle visite previste dai rispettivi codici con le modalità di cui al comma 3.
3. Le visite di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate dall'ente tecnico e, per la parte radiocomunicazioni, dagli ispettori del Ministero dello sviluppo economico, seguendo le procedure e gli orientamenti specificati nella risoluzione IMO A.997 e successive modificazioni "Orientamenti per le ispezioni nell'ambito del sistema armonizzato di ispezione e certificazione, 2007", o procedure finalizzate a conseguire il medesimo obiettivo.
4. Per quanto non previsto nel presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 5 giugno 1962, n. 616.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-04;45#art-7