Art. 4

Requisiti di sicurezza

In vigore dal 23 giu 2020
1. Le navi da passeggeri e le unità veloci da passeggeri nuove e esistenti, adibite a viaggi nazionali, devono essere conformi alle norme in materia di sicurezza stabilite dal presente decreto. 2. Per quanto riguarda le navi da passeggeri, nuove ed esistenti, delle classi A, B, C e D: a) i processi di costruzione e manutenzione dello scafo, dell'apparato motore principale e ausiliario, degli impianti elettrici e automatici devono essere conformi ai requisiti specificati, ai fini della classificazione, dalle norme di un organismo riconosciuto; b) si applicano le disposizioni del capitolo IV, e relativi emendamenti GMDSS del 1988, e dei capitoli V e VI della "SOLAS 1974"; c) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2020, N. 43. 3. Per quanto riguarda le navi da passeggeri nuove: a) requisiti generali: 1. le navi da passeggeri nuove di classe A devono essere pienamente conformi ai requisiti della "SOLAS 1974" e ai pertinenti requisiti specifici fissati dal presente decreto e dall'allegato I. Per quanto riguarda le regole la cui interpretazione è lasciata, a norma della "SOLAS 1974", alla discrezionalità dell'amministrazione, si applicano le interpretazioni contenute nell'allegato I; 2. le navi da passeggeri nuove delle classi B, C e D devono essere conformi ai pertinenti requisiti specifici fissati dal presente decreto e dall'allegato I; b) requisiti relativi alle linee di massimo carico: 1. le navi da passeggeri nuove di lunghezza pari o superiore a 24 metri devono essere conformi alla convenzione "LL66"; 2. PUNTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2020, N. 43; 3. in deroga a quanto previsto al comma 2, lettera b), punto 1, le navi da passeggeri nuove di classe D sono esonerate dall'osservanza del requisito sull'altezza minima della prora stabilito nella convenzione "LL66", 4. le navi da passeggeri nuove dalle classi A, B, C e D sono provviste di ponte completo. 4. Per quanto riguarda le navi da passeggeri esistenti: a) le navi da passeggeri esistenti di classe A devono essere conformi alle regole applicabili alle navi da passeggeri esistenti, definite nella "SOLAS 1974" e ai pertinenti requisiti specifici fissati dal presente decreto e dall'allegato I. Per quanto riguarda le regole la cui interpretazione è lasciata dalla "SOLAS 1974" alla discrezionalità dei singoli Stati, si applicano le interpretazioni contenute nell'allegato I; b) le navi da passeggeri esistenti di classe B devono essere conformi ai pertinenti requisiti specifici fissati nel presente decreto e nell'allegato I; c) le navi da passeggeri esistenti delle classi C e D devono essere conformi ai pertinenti requisiti specifici fissati dal presente decreto e dall'allegato I, con esclusione dei Capitoli II-1 e II-2, nonché dalla legge 5 giugno 1962, n. 616 e dal decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435. Prima che le navi da passeggeri esistenti delle classi C e D battenti bandiera di altro Stato... possano essere adibite a viaggi nazionali regolari, lo Stato di bandiera deve ottenere l'accordo dell'Amministrazione sull'equivalenza del livello di sicurezza previsto dalle citate norme; c-bis) se l'Amministrazione ritiene irragionevoli le norme imposte dall'amministrazione dello Stato di approdo a norma della lettera c), ne informa immediatamente la Commissione europea. d) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2020, N. 43; e) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2020, N. 43. 5. Per quanto riguarda le unità veloci da passeggeri...: a) le unità veloci da passeggeri costruite o sottoposte a riparazioni, cambiamenti o modifiche di grande entità dal 1° gennaio 1996, devono essere conformi ai requisiti stabiliti dalle regole X/2 e X/3 della Convenzione "SOLAS 1974", a meno che: 1) la chiglia sia stata impostata o si trovasse ad un equivalente stadio di costruzione anteriormente al giugno 1998; 2) la consegna e la commessa siano avvenute anteriormente al dicembre 1998; 3) siano pienamente conformi ai requisiti del codice di sicurezza per le unità a sostentamento dinamico (Code of Safety for Dynamically Supported Craft, DSC Code), di cui alla risoluzione A.373 (X) dell'IMO, nella versione aggiornata; b) le unità veloci da passeggeri costruite anterioriormente al 1o gennaio 1996 in base ai requisiti stabiliti dal codice per le unità veloci continuano l'attività certificata a norma di tale codice; c) le unità veloci da passeggeri costruite anteriormente al 1° gennaio 1996, non conformi ai requisiti stabiliti dal codice per le unità veloci (HSC code) e conformi ai requisiti del codice di sicurezza per le unità a sostentamento dinamico (DSC code) possono essere ammesse a viaggi nazionali in tratti di mare italiani: 1) qualora già adibite a detti viaggi al 4 giugno 1998 e, 2) solo previo accordo dell'Amministrazione. d) i processi di costruzione e manutenzione delle unità veloci da passeggeri e delle relative apparecchiature sono conformi alle norme fissate, ai fini della classificazione, da un organismo riconosciuto. 5-bis. Con riguardo alle navi nuove ed esistenti, le riparazioni, le trasformazioni e le modifiche di grande entità e le conseguenti variazioni del loro equipaggiamento devono soddisfare i requisiti per navi nuove stabiliti al comma 3, lettera a). Le trasformazioni apportate a una nave al solo scopo di adeguarla a uno standard che assicuri una maggiore capacità di sopravvivenza non sono considerate cambiamenti di grande entità. 5-ter. Le navi costruite in materiale equivalente prima del 20 dicembre 2017 si conformano ai requisiti del presente decreto entro il 22 dicembre 2025. 6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2020, N. 43.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-04;45#art-4

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