Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 23 giu 2020
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle navi da passeggeri nuove ed esistenti di lunghezza pari o superiore a 24 metri e alle unità veloci da passeggeri, indipendentemente dalla loro bandiera, adibite a viaggi nazionali. 2. Le Autorità marittime provvedono affinché le navi e le unità veloci da passeggeri battenti bandiera di un Paese terzo siano pienamente conformi ai requisiti del presente decreto, prima di essere adibite a viaggi nazionali. 3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano: a) alle seguenti navi da passeggeri: 1) navi militari e da trasporto truppe; 2) navi a vela; 3) navi senza mezzi di propulsione meccanica; 4) navi costruite in materiale non metallico o equivalente non contemplate dalle norme relative alle unità veloci (HSC) di cui alla risoluzione MSC 36 e alla risoluzione MSC.97 ovvero unità a sostentamento dinamico (DSC) di cui alla risoluzione A.373 (X); 5) navi in legno di costruzione primitiva; 6) navi tradizionali; 7) unità da diporto; 8) navi che operano esclusivamente nelle aree portuali; 9) unità di servizio off-shore; 10) imbarcazioni di servizio; b) alle seguenti unità veloci da passeggeri: 1) unità militari e da trasporto truppe; 2) unità da diporto; 3) unità che operano esclusivamente nelle aree portuali; 4) unità di servizio off-shore.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-04;45#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Ambito di applicazione (Art. 2 Attuazione della direttiva 2009/45/CE relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri) — Testo vigente | Portale Normativo