Art. 6
Clausola di salvaguardia
In vigore dal 22 mar 2000
1. L'Amministrazione, qualora ritenga che una nave da passeggeri o un'unità veloce adibita a viaggi nazionali all'interno dello Stato, per quanto conforme alle disposizioni del presente decreto, costituisca un rischio di grave pericolo per la sicurezza delle persone o delle cose, oppure dell'ambiente, può sospenderne l'attività ovvero imporre misure di sicurezza aggiuntive finché il pericolo non sia scongiurato, dandone informazione alla Commissione europea e agli altri Stati membri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-04;45#art-6