Art. 8 bis

Sanzioni

In vigore dal 23 giu 2020
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il comandante della nave che: a) naviga oltre i limiti della abilitazione della nave di cui all', è punito con l'arresto fino a un anno ovvero con l'ammenda fino a 1.032 euro; b) intraprende la navigazione in mancanza dei requisiti di sicurezza di cui all', è punito con l'arresto da un mese a un anno ovvero con l'ammenda da euro 516 a euro 1.032; c) intraprende la navigazione privo dei certificati, di cui all', in regolare corso di validità, è punito con l'arresto fino a un anno ovvero con l'ammenda fino a euro 1.032. 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il comandante della nave, l'armatore, gli amministratori della società di armamento e della società di gestione che non ottemperano ai requisiti di sicurezza per le persone a mobilità ridotta di cui all', sono puniti con l'arresto da un mese a un anno ovvero con l'ammenda da euro 516 a euro 1.032. 3. Il comandante della nave, l'armatore, gli amministratori della società di armamento e della società di gestione che non sottopongono la nave alle visite previste dall', sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 15.000. 4. In relazione alle violazioni individuate dal presente decreto, l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è il Capo del compartimento marittimo. 5. All'accertamento dei reati e delle violazioni amministrative di cui al presente articolo sono competenti gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria appartenenti alle Forze di polizia e al Corpo delle capitanerie di porto, nonché le persone cui le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni di polizia giudiziaria in materia di sicurezza della navigazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-04;45#art-8-bis

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