Art. 4 bis

Requisiti di stabilità e ritiro progressivo dal servizio delle navi ro/ro da passeggeri

In vigore dal 14 dic 2024
1. Fermi restando i pertinenti requisiti di sicurezza di cui all', le navi ro/ro da passeggeri di classe C, la cui chiglia è stata impostata o si trova a un equivalente stadio di costruzione il 1° ottobre 2004 o in data successiva, e tutte le navi ro/ro da passeggeri di classe A e B, devono essere conformi agli del decreto legislativo 14 marzo 2005, n. 65, come modificati dal decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2023/936 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023. 1-bis. Nel corso delle ispezioni di cui all' del decreto legislativo 22 aprile 2020, n. 37, l'autorità marittima accerta che le navi ro/ro da passeggeri battenti bandiera italiana, prima di essere adibite a viaggi nell'ambito di servizi di linea nel tratto di mare A di cui all', comma 1, lettera a), del presente decreto, siano pienamente conformi ai requisiti di cui all' del decreto legislativo 14 marzo 2005, n. 65. Nell'effettuare la verifica di cui al presente comma, l'autorità marittima, riconosce i certificati rilasciati dall'amministrazione dello Stato di bandiera di altri Stati membri ai fini dell'applicazione dei requisiti specifici di stabilità previsti dall' del decreto legislativo n. 65 del 2005 e dall'allegato I al medesimo decreto. 2. Le navi ro/ro da passeggeri ritirate dal servizio non possono operare nei tratti di mare "A" e "B".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-04;45#art-4-bis

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