Art. 8
Certificati
In vigore dal 23 giu 2020
C e r t i f i c a t i
1. Le navi da passeggeri nuove ed esistenti che soddisfano i requisiti del presente decreto devono essere in possesso di un certificato di sicurezza per le navi da passeggeri in conformità al presente decreto. Il formato del certificato è conforme all'allegato II ed è rilasciato dalle Autorità marittime al termine della visita iniziale di cui all', comma 1, lettera a).
2. Il certificato di sicurezza per le navi da passeggeri è rilasciato per un periodo non superiore a dodici mesi. La validità del certificato può essere prorogata dalle Autorità marittime per una durata massima di un mese a decorrere dalla data di scadenza del certificato stesso. Quando è stata concessa una proroga, il periodo di validità del certificato decorre dalla data di scadenza prima della proroga. Il certificato di sicurezza delle navi da passeggeri è rinnovato al termine della visita periodica di cui all', comma 1, lettera b)....
3. Per le unità veloci da passeggeri conformi ai requisiti stabiliti dal codice per le unità veloci (HSC code) e dal codice di sicurezza per le unità a sostentamento dinamico (DSC code), il certificato di sicurezza e l'autorizzazione all'esercizio per unità veloci, sono rilasciati dalle Autorità marittime.
4. Prima di rilasciare l'autorizzazione all'esercizio a un'unità veloce da passegeri adibita a viaggi nazionali in uno Stato di approdo, l'Amministrazione concorda con detto Stato le condizioni operative in cui deve svolgersi l'attività delle unità veloci in tale Stato e provvede affinché queste siano riportate nell'autorizzazione all'esercizio.
5. Le misure di sicurezza supplementari, le equivalenze e le esenzioni concesse a una nave o ad una unità veloce a norma e in conformità delle disposizioni dell', devono figurare sul certificato della nave o dell'unità.
6. Sono validi il certificato di sicurezza per unità veloci da passeggeri e l'autorizzazione all'esercizio rilasciati da un altro Stato membro alle unità veloci da passeggeri, se adibite a viaggi nazionali, nonché il certificato di sicurezza per navi da passeggeri di cui al presente articolo, rilasciato da un altro Stato membro alle navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali.
7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2020, N. 43.
8. Tutto l'equipaggiamento marittimo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, conforme alle disposizioni del medesimo decreto, è considerato conforme anche alle disposizioni del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 febbraio 2000
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Toia, Ministro per le politiche
comunitarie
Bersani, Ministro dei trasporti e
della navigazione
Dini, Ministro degli affari esteri Diliberto, Ministro della giustizia
Amato, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Cardinale, Ministro delle
comunicazioni
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-04;45#art-8