Titolo VI›Capo II
Art. 69
Modifica dell'articolo 24 della legge 26 aprile 1934, n. 653, in tema di tutela del lavoro delle donne
In vigore dal 15 gen 2000
Modifica dell' della legge 26 aprile 1934, n. 653,
in tema di tutela del lavoro delle donne
1. L' della legge 26 aprile 1934, n. 653 è sostituito dal seguente:
" - Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni contenute nei primi 19 articoli della presente legge, nonché alle norme del decreto ministeriale di cui all'ultimo comma dell' è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trentamila a centottantamila per ogni donna occupata nel lavoro e alla quale l'illecito si riferisce.
La sanzione amministrativa pecuniaria non può essere complessivamente superiore a lire quattro milioni ottocentomila nè inferiore a lire ottocentomila.
Le violazioni dell' sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a due milioni quattrocentomila e quelle agli sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire un milione duecentomila.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-12-30;507#art-69