Titolo VICapo II

Art. 66

Modifiche al regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331 in tema di costituzione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione

In vigore dal 15 gen 2000
Modifiche al regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331 in tema di costituzione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione Il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132, è così modificato: a) l' è sostituito dal seguente: ". - Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni contenute nei primi due capi del presente decreto o quelle relative del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a due milioni quattrocentomila. In tali casi può procedersi alla confisca dell'apparecchio.". b) l' è sostituito dal seguente: " - Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni contenute nel capo III del presente decreto o quelle relative del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila. Nei casi di maggiore gravità o di reiterazione delle violazioni, si applica altresì la sanzione accessoria dell'interdizione dall'esercizio dell'industria per la quale occorre l'impiego di apparecchi del genere di quelli adoperati per un periodo da sei mesi a due anni e si procede alla confisca degli apparecchi, dei generatori e dei motori indebitamente adoperati.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-12-30;507#art-66

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Modifiche al regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331 in tema di costituzione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione (Art. 66 Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205.) — Testo vigente | Portale Normativo