Titolo VI›Capo II
Art. 66
Modifiche al regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331 in tema di costituzione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione
In vigore dal 15 gen 2000
Modifiche al regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331
in tema di costituzione dell'Associazione nazionale
per il controllo della combustione
Il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132, è così modificato:
a) l' è sostituito dal seguente:
". - Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni contenute nei primi due capi del presente decreto o quelle relative del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a due milioni quattrocentomila.
In tali casi può procedersi alla confisca dell'apparecchio.".
b) l' è sostituito dal seguente:
" - Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni contenute nel capo III del presente decreto o quelle relative del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila.
Nei casi di maggiore gravità o di reiterazione delle violazioni, si applica altresì la sanzione accessoria dell'interdizione dall'esercizio dell'industria per la quale occorre l'impiego di apparecchi del genere di quelli adoperati per un periodo da sei mesi a due anni e si procede alla confisca degli apparecchi, dei generatori e dei motori indebitamente adoperati.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-12-30;507#art-66