Titolo VICapo II

Art. 67

Modifica dell'articolo 11 del regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923 in tema di infrazione ai divieti di importazione e di esportazione

In vigore dal 15 gen 2000
Modifica dell' del regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923 in tema di infrazione ai divieti di importazione e di esportazione 1. Nel primo comma dell' del regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito dalla legge 7 luglio 1927, n. 1495, le parole "è punito con la reclusione fino a tre mesi e con la multa fino a lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila".
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Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-12-30;507#art-67

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Modifica dell'articolo 11 del regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923 in tema di infrazione ai divieti di importazione e di esportazione (Art. 67 Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205.) — Testo vigente | Portale Normativo