Titolo VICapo II

Art. 63

Modifiche al regio decreto 11 luglio 1913, n. 959 recante il testo unico delle disposizioni sulla navigazione interna e sulla fluitazione

In vigore dal 15 gen 2000
Modifiche al regio decreto 11 luglio 1913, n. 959 recante il testo unico delle disposizioni sulla navigazione interna e sulla fluitazione 1. Il regio decreto 11 luglio 1913, n. 959 è così modificato: a) nel primo comma dell' le parole "saranno punite con l'arresto non superiore nel massimo a cinque giorni, e con ammende che potranno estendersi fino a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila"; b) l' è sostituito dal seguente: " - Le violazioni dei regolamenti emanati per l'esecuzione della presente legge sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-12-30;507#art-63

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