Titolo VICapo II

Art. 70

Modifiche al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante il testo unico delle leggi sanitarie

In vigore dal 15 gen 2000
Modifiche al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante il testo unico delle leggi sanitarie 1. Il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 è così modificato: a) nel quinto comma dell'articolo 201 le parole da "è punito" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a trenta milioni"; b) nel secondo comma dell'articolo 221 le parole "è punito con l'ammenda da lire 40.000 a 400.000" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centocinquantamila a novecentomila".
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Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-12-30;507#art-70

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Modifiche al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante il testo unico delle leggi sanitarie (Art. 70 Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205.) — Testo vigente | Portale Normativo