Titolo VI›Capo II
Art. 70
70 / 105Modifiche al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante il testo unico delle leggi sanitarie
In vigore dal 15 gen 2000
Modifiche al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,
recante il testo unico delle leggi sanitarie
1. Il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 è così modificato:
a) nel quinto comma dell'articolo 201 le parole da "è punito" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a trenta milioni";
b) nel secondo comma dell'articolo 221 le parole "è punito con l'ammenda da lire 40.000 a 400.000" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centocinquantamila a novecentomila".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-12-30;507#art-70