Titolo VICapo II

Art. 71

Modifiche al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 in tema di perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale

In vigore dal 28 gen 2000
1. Il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, è così modificato: a) nel primo comma dell'articolo 115 le parole da "è punito" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila"; b) nel secondo comma dell'articolo 115 le parole "tali pene" sono sostituite dalle parole "tali sanzioni"; c) nel primo comma dell'articolo 116 le parole da "è punito" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-12-30;507#art-71

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Modifiche al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 in tema di perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale (Art. 71 Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205.) — Testo vigente | Portale Normativo