Capo II

Art. 91

Azioni revocatorie .

In vigore dal 24 ago 1999
(Azioni revocatorie). 1. Fermo quanto stabilito dall', comma 1, il commissario straordinario ed il curatore dell'impresa dichiarata insolvente possono proporre l'azione revocatoria prevista dall' della legge fallimentare nei confronti delle imprese del gruppo relativamente agli atti indicati nei numeri 1), 2) e 3) dello stesso articolo compiuti nei cinque anni anteriori alla dichiarazione dello stato di insolvenza, e relativamente agli atti indicatinel numer 2. Al fine dell'esperimento dell'azione il commissario straordinario ed il curatore possono chiedere le informazioni previste dall'.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-08;270#art-91

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Azioni revocatorie . (Art. 91 Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274.) — Testo vigente | Portale Normativo