Titolo VI

Art. 95

Applicabilità delle disposizioni penali della legge fallimentare .

In vigore dal 24 ago 1999
(Applicabilità delle disposizioni penali della legge fallimentare). 1. La dichiarazione dello stato di insolvenza a norma degli è equiparata alla dichiarazione di fallimento ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei capi I, II e IV del titolo VI della legge fallimentare. 2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 220 della legge fallimentare, l'obbligo previsto dall', secondo comma, numero 3), della medesima legge si intende sostituito dall'obbligo previsto dall', comma 1, lettera c), del presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-08;270#art-95

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Applicabilità delle disposizioni penali della legge fallimentare . (Art. 95 Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274.) — Testo vigente | Portale Normativo