Titolo VI

Art. 97

Costituzione di parte civile .

In vigore dal 24 ago 1999
(Costituzione di parte civile). 1. La facoltà di costituzione di parte civile prevista dall'articolo 240, primo comma, della legge fallimentare è esercitata, dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza, dal commissario giudiziale e, dopo l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria, dal commissario straordinario.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-08;270#art-97

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Costituzione di parte civile . (Art. 97 Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274.) — Testo vigente | Portale Normativo