Titolo VII
Art. 102
Pagamento di crediti di lavoro a carico del Fondo di garanzia .
In vigore dal 24 ago 1999
(Pagamento di crediti di lavoro a carico del Fondo di garanzia).
1. Le domande dirette a conseguire il pagamento, a carico del Fondo di garanzia, dei crediti dei prestatori di lavoro subordinato alle dipendenze di imprese in amministrazione straordinaria e dei loro aventi causa, previsti dall' della legge 29 maggio 1982, n. 297 e dall' del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, possono essere presentate dopo l'adozione dei provvedimenti indicati nell', secondo e terzo comma, della citata legge n. 297 del 1982.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-08;270#art-102