Titolo VII

Art. 102

Pagamento di crediti di lavoro a carico del Fondo di garanzia .

In vigore dal 24 ago 1999
(Pagamento di crediti di lavoro a carico del Fondo di garanzia). 1. Le domande dirette a conseguire il pagamento, a carico del Fondo di garanzia, dei crediti dei prestatori di lavoro subordinato alle dipendenze di imprese in amministrazione straordinaria e dei loro aventi causa, previsti dall' della legge 29 maggio 1982, n. 297 e dall' del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, possono essere presentate dopo l'adozione dei provvedimenti indicati nell', secondo e terzo comma, della citata legge n. 297 del 1982.
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Pagamento di crediti di lavoro a carico del Fondo di garanzia . (Art. 102 Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274.) — Testo vigente | Portale Normativo