Titolo VII
Art. 105
Termine per l 'emanazione del regolamento in materia di pubblicità con mezzi informatici.
In vigore dal 24 ago 1999
1. Il regolamento previsto dall' è emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entra in vigore decorsi centottanta giorni dalla pubblicazione del regolamento stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento, nonché nei casi di indisponibilita presso gli uffici giudiziari delle dotazioni necessarie ai fini dell'effettuazione della pubblicità con mezzi informatici, l'affissione di atti, provvedimenti, estratti o avvisi, prevista dal presente decreto, è eseguita con mezzo cartaceo presso la porta esterna del tribunale; nei casi in cui è prevista l'applicazione delle disposizioni dell', comma 3, unestratto d cia a cura del cancelliere.
3. Il regolamento stabilisce adeguate modalità di informazione del pubblico in ordine alla mancata effettuazione dell'affissione con mezzi informatici da parte dei singoli tribunali per indisponibilità delle necessarie dotazioni.
4. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento, la pubblicità prevista dall', comma 3, secondo periodo, è eseguita mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-08;270#art-105