Titolo VII

Art. 108

Proroga del trattamento di cassa integrazione guadagni .

In vigore dal 24 ago 1999
(Proroga del trattamento di cassa integrazione guadagni). 1. Ferma l'applicazione della disciplina vigente in materia di interventi straordinari di integrazione salariale, i trattamenti a favore dei lavoratori dipendenti delle imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria alla data di entrata in vigore del presente decreto, previsti dall' della legge 23 luglio 1991, n. 223, possono essere ulteriormente prorogati alla scadenza, su proposta del Ministero dell'industria, per un periodo massimo di dodici mesi, nei limiti di disponibilità stabiliti dall', comma 1, della legge 30 luglio 1998, n. 274. 2. La proposta del Ministero dell'industria, prevista dal comma 1, costituisce criterio di priorità ai fini della concessione dei trattamenti ivi indicati.
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Proroga del trattamento di cassa integrazione guadagni . (Art. 108 Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274.) — Testo vigente | Portale Normativo