Titolo V
Art. 93
Sospensione dei termini processuali .
In vigore dal 24 ago 1999
(Sospensione dei termini processuali).
1. La sospensione dei termini processuali, prevista dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742, non si applica:
a) ai procedimenti per la dichiarazione dello stato di insolvenza e di opposizione alla medesima;
b) al procedimento per l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria o la dichiarazione di fallimento dell'impresa insolvente, previsto dagli , ed al relativo procedimento di reclamo;
c) ai procedimenti di conversione dell'amministrazione straordinaria in fallimento e di conversione del fallimento in amministrazione straordinaria, nonché ai relativi procedimenti di reclamo.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-08;270#art-93