Capo II

Art. 88

Definizioni .

In vigore dal 24 ago 1999
(Definizioni). 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo si intendono: a) per "impresa dichiarata insolvente", l'impresa dichiarata insolvente a norma dell', anche se successivamente ammessa alla procedura di all'amministrazione straordinaria o dichiarata fallita, nonché l'impresa che, nel caso previsto dall', avrebbe dovuto essere dichiarata insolvente a norma del medesimo ; b) per "imprese del gruppo", le imprese, anche non insolventi, che si trovano nei rapporti indicati dall', comma 1, lettera b), con l'impresa dichiarata insolvente; c) per "società del gruppo", le imprese del gruppo costituite in forma societaria.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-08;270#art-88

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