Capo II
Art. 88
Definizioni .
In vigore dal 24 ago 1999
(Definizioni).
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo si intendono:
a) per "impresa dichiarata insolvente", l'impresa dichiarata insolvente a norma dell', anche se successivamente ammessa alla procedura di all'amministrazione straordinaria o dichiarata fallita, nonché l'impresa che, nel caso previsto dall', avrebbe dovuto essere dichiarata insolvente a norma del medesimo ;
b) per "imprese del gruppo", le imprese, anche non insolventi, che si trovano nei rapporti indicati dall', comma 1, lettera b), con l'impresa dichiarata insolvente;
c) per "società del gruppo", le imprese del gruppo costituite in forma societaria.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-08;270#art-88